Bonus Facciate, che cos’è
lI “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Possono approfittarne inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. La condizione essenziale è, però, che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Beneficiano della detrazione anche i lavori su parapetti e cornici, sulle grondaie e i pluviali. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dallo smaltimento dei materiali all’installazione dei ponteggi, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico, dall’Iva all’imposta di bollo. Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Nello specifico, l’articolo 25 del DDL di Bilancio 2020 prevede che possano essere detratte dalle tasse le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati:
– al recupero della facciata;
– al restauro della facciata
Il bonus facciate 2020 è stato previsto quale nuova misura all’interno del pacchetto dei bonus casa 2020, i cui interventi sono stati tutti prorogati per un altro anno. In particolare, la proroga delle detrazioni fiscali è stata riconosciuta nel 2020 su:
– riqualificazione energetica, ristrutturazioni, acquisto di mobili ed elettrodomestici, adeguamento antisismico.
In che cosa consiste
L’agevolazione fiscale si presenta come una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) e viene erogata quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Da notare che vengono inclusi nel provvedimento anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici, come detto, devono trovarsi nelle zone A e B, secondo quanto individuato dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. A quanto corrisponde la detrazione? Come accennato, essa è riconosciuta per il 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Come viene ripartita la detrazione? Semplice: in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
A chi spetta (e a chi no)
Il bonus facciate spetta dal 2020 a tutti coloro che, nel 2020, eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni, di:
– facciata del condominio;
– facciata di una casa privata.
Esistono però alcune regole da rispettare su dove realizzare gli interventi. Questi, infatti, vanno eseguiti esclusivamente su balconi, sulle strutture opache della facciata o su ornamenti e fregi. In particolare, sono ammessi i lavori:
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.
Più nel dettaglio, possiamo dire che sono ammessi all’agevolazione:
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– le associazioni tra professionisti;
– le società semplici;
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per poter approfittare dell’opportunità, i beneficiari devono, in base a un titolo idoneo, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
– detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. Il bonus facciate 2020 non si può applicare agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi: risultano infatti ammessi solo gli interventi relativi a «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, vengono esclusi tutti gli elementi e gli impianti, come gli infissi. In altre parole, il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Quali sono le spese non comprese dal bonus facciate 2020?
– Cavedi, chiostrine, spazi interni, fatta eccezione di quelli visibili dalla strada, spese sostituzione vetrate, cortili, portoni e cancelli.
L’agevolazione non spetta neanche per le opere realizzate durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzate mediante demolizione e ricostruzione, incluse quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
– La proroga di un anno è valida per tutto il pacchetto degli sconti dedicati ai lavori in casa. Tra questi: Bonus ristrutturazioni 2020: qui si può approfittare di una detrazione del 50% per un massimo di spesa pari a 96.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, valida anche ad altri tipi di intervento;
– Ecobonus 2020: qui vale una detrazione o sconto pari al 65% o 50% per tutti coloro che realizzano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere sempre in 10 anni.



